Reati a Sfondo Sessuale
Reati a Sfondo Sessuale
Sempre più in prima pagina negli ultimissimi decenni e prodotto della crescente conflittualità familiare ed extrafamiliare sono i reati a sfondo sessuale (artt.609 bis e segg c.p.), che rappresentano le fattispecie più comuni oggetto di imputazioni sia per fatti realmente quanto tragicamente avvenuti che per denunce false e strumentali rispetto a situazioni complesse dei sottostanti rapporti interpersonali
La tempestività nell’acquisizione degli elementi di prova, sia nei casi di imputazione a carico che in quelli nei quali si è vittime dei comportamenti altrui, è seconda per importanza solo al primario aspetto circa la piena comprensione della sempre articolata realtà in cui si colloca il reato o supposto tale.
Descrivere con accuratezza la delicata situazione complessiva ed il rapporto tra le parti in cui è maturato il reato consente infatti al Difensore di lungo corso di comprendere, con la dovuta dose di sensibilità e concretezza, se e quali siano le maggiori criticità per la posizione dell’Assistito, e di far emergere anche eventuali elementi a discarico della cui esistenza spesso il protagonista non è pienamente consapevole: il tutto crea le premesse per il raggiungimento del fine prioritario dell’attività difensiva, rappresentato dalla ricerca e dal traguardo del miglior risultato rispetto alla specifica situazione processuale o preprocessuale.
Finalità ancor più rilevante stante la consistenza delle gravissime pene previste per tale genere di reati, che arrivano spesso a determinare la carcerazione del condannato (o del mero indagato) anche perché assurgendo spesso agli onori delle cronache nazionali risultano di conseguenza particolarmente odiosi per la sensibilità di Giudici e Pubblici Ministeri.
Da subito l’attività di un Difensore preparato e competente risulta particolarmente utile nel caso di situazioni e comportamenti più o meno gravi subiti dalla vittima, considerata l’ampia gamma di provvedimenti cautelari a disposizione della Procura anche su istanza di parte per scongiurare la potenziale ingravescenza delle frequenti situazioni di rischio.
Dal 2019 tali reati sono stati inseriti nel cd. “Codice Rosso”, che oltre ad inasprire alcune delle relative pene, ha regolato con specifiche previsioni sia l’acquisizione della notizia di reato (denuncia da parte della vittima) che i tempi di assegnazione al Pubblico Ministero (il rappresentante dell’Accusa) che si occuperò del caso, così come i termini per la presentazione della querela per lo stalking e la modifica dei provvedimenti cautelari.
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