Reati Ambientali

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Reati Ambientali a Roma

I reati ambientali sono disciplinati dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sotto la rubrica “Norme in materia ambientale”, comunemente denominato “Codice dell’ambiente”.

Scopo della normativa sanzionare penalmente chiunque, in violazione di leggi, regolamenti, decreti, etc. ponga in essere azioni che cagionino un danno ecologico o ambientale.

La normativa di settore è stata poi integrata dalla Legge 22 maggio 2015 n.68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, che in esecuzione del principio della cd. “riserva di codice” ha introdotto nel Codice Penale un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’ambiente” inseriti nel Libro II, Titolo VI-bis con la formulazione degli artt. dal 452-bis al 452-terdecies, nel quale sono previste le nuove fattispecie di inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo ed omessa bonifica.

Oltre ai recenti reati ambientali inseriti nel codice penale, il suddetto decreto legislativo ha anche modificato il Codice dell’ambiente introducendovi nuove fattispecie di reato.

I reati ambientali, per i quali a seconda della gravità della condotta sono irrogate per le relative fattispecie delittuose o contravvenzionali pene detentive, pene pecuniarie, o sanzioni amministrative, risultano pertanto:

  • Inquinamento ambientale” (art. 452-bis c.p.)
  • Disastro ambientale” (art. 452-quater c.p.)
  • Delitti colposi contro l’ambiente” (art. 452-quinquies c.p.)
  • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”(art. 452-sexies c.p.)
  • Circostanze aggravanti” (art. 452-octies c.p.)
  • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727-bis c.p.)
  • Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (art. 733-bis c.p.)
  • Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette” (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
  • Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili” (D.Lgs n.152/2006, art. 137)
  • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (D.Lgs n.152/2006, art. 256)
  • Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee” (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)
  • Traffico illecito di rifiuti” (D.Lgs n.152/2006, art. 259)
  • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” (D.Lgs n.152/2006, art. 258)
  • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
  • False indicazioni sulla natura, sulla composizione o sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti” (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
  • Inquinamento doloso provocato da navi” (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)
  • Inquinamento colposo provocato da navi” (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)
  • Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive” (L. n. 549/1993 art. 7).

Nell’ambito della politica comunitaria tesa al rafforzamento delle norme penali a difesa dell’ambiente Il 27 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha inoltre approvato la proposta di Direttiva COM/2021/851, che prevede l’introduzione di nuovi reati ambientali con relativo apparato sanzionatorio da applicare alle aziende coinvolte ai sensi della L. 231/1990.

La Proposta è finalizzata altresì a dare risalto all’attività dei “segnalatori” (cd. “Whistleblowers”), ossia di coloro che denunciano la commissione di reati ambientali, qualificati quali prestatori di un servizio di interesse pubblico per il loro fondamentale ruolo di prevenzione di tali violazioni,

La proposta di Direttiva introduce nuove fattispecie di reato ambientale e prevede all’art. 7 che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché la persona giuridica “dichiarata responsabile di un reato” tra quelli previsti dalla Direttiva sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

E’ pertanto presumibile che a breve nuove fattispecie di reato saranno introdotte dalla normativa nazionale di recepimento della Direttiva ed entreranno peraltro a far parte del catalogo dei reati presupposto della L. 231/1990, ampliandolo ulteriormente.

Di fondamentale importanza, nel caso si sia coinvolti i procedimenti penali relativi a tali violazioni penalmente rilevanti, rivolgersi ad un professionista esperto che disponga delle competenze e della preparazione tecnico-giuridica necessarie ad individuare la più utile strategia difensiva, da attuare anche con l’urgenza del caso, posta la frequente adozione di provvedimenti di sequestro, nel corso delle indagini preliminari, da parte della Procura territorialmente competente, o di condotte riparatorie con effetti sul sistema sanzionatorio apprestato dall’ordinamento.