Reati colposi connessi alla guida di veicoli
Reati colposi connessi alla guida di veicoli
Sulla spinta derivante dal numero di reati commessi nel Paese il Codice della Strada, riformato nel 1992, ha da allora ed a più riprese subito modifiche ed integrazioni del pari al Codice Penale in materia di circolazione stradale. Le principali novità che riguardano:
la guida in stato di ebbrezza, l’omicidio cd “stradale” e le lesioni gravi e gravissime, con l’introduzione dell’art. 589 bis c.p. che punisce “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”.
Quanto alla guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il numero degli accertamenti è salito in modo esponenziale negli ultimi anni, ed in molti dei casi occorre una pronta valutazione della specifica situazione nel momento immediatamente successivo agli accertamenti per configurare la migliore scelta difensiva, considerata altresì la percentuale di persone incensurate coinvolte in questa tipologia di reato che aspirano a restare tali alla conclusione del processo.
Quanto agli altri occorre evidenziare come l’omicidio stradale ed il reato di lesioni gravi e gravissime siano delitti colposi autonomi rispetto all’omicidio colposo disciplinato dal Codice Penale. L’evento morte nell’omicidio stradale e l’evento lesioni nella fattispecie delle lesioni gravi e gravissime sono puniti in modo più severo rispetto ai delitti colposi del Codice Penale e nel caso di omicidio stradale si può giungere (con applicazione se del caso di tutte le aggravanti) fino a 18 anni di reclusione.
Nell’ipotesi delle lesioni gravissime, sono sufficienti 40 giorni di prognosi (accertate in sede processuale penale) per rendere la fattispecie perseguibile d’ufficio, ed anche la mera frattura di un arto, senza l’aggravante della guida in stato di ebbrezza, può comportare pene molto elevate.
Quanto alla prova del reato si dimostra vieppiù rilevante la figura del perito ricostruttore, che opera proficuamente tanto nella iniziale fase delle indagini quanto in quella successiva propriamente processuale. Anche il ruolo del perito si è evoluto nel tempo, in quanto telecamere, satelliti, droni, intelligenza artificiale, ed in genere tutte le nuove tecnologie riducono il margine di errore e di approssimazione nella ricostruzione cinematica.
Per tale motivo lo Studio dell’avvocato penalista conta e deve sempre più contare sull’opera in affiancamento di consulenti capaci, esperti ed affidabili.
Lo Studio dell’avv. Scodanibbio si avvale anche in questo campo dell’opera di tali professionisti, svolgendo poi il necessario ruolo interpretativo dei dati tecnici per il loro rilievo nella valutazione che dovrà poi operare il Giudice ai determinanti fini delle conclusioni processuali.
La tempestività nell’acquisizione degli elementi di prova, sia nei casi di imputazione a carico che in quelli nei quali si è vittime dei comportamenti altrui, è anche in questo caso fondamentale per la piena comprensione della sempre articolata realtà in cui si colloca il reato o supposto tale.
Descrivere nel dettaglio la situazione complessiva e d il comportamento tenuto consente infatti al Difensore di lungo corso di comprendere, con la dovuta dose di concretezza, se e quali siano le maggiori criticità per la posizione dell’Assistito, e di far emergere anche eventuali elementi a discarico della cui esistenza spesso il protagonista non è pienamente consapevole: il tutto crea le premesse per il raggiungimento del fine prioritario dell’attività difensiva, rappresentato dalla ricerca e dal traguardo del miglior risultato rispetto alla specifica situazione processuale o preprocessuale.
Finalità ancor più rilevante stante la consistenza delle gravi pene previste per tale genere di reati, che possono determinare la carcerazione del condannato anche perché assurgendo spesso agli onori delle cronache nazionali risultano di conseguenza particolarmente odiosi per la sensibilità degli operatori del diritto.
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