Reati Doganali

Avvocato specializzato nei
Reati Doganali a Roma

 

I reati doganali sono caratterizzati dalla illiceità della condotta finalizzata all’evasione dei diritti di confine, e possono essere contestati allorquando l’evasione stessa superi il tetto minimo fissato dalla legge, sotto il quale la condotta medesima non assume rilievo penale.

Trattasi di reati plurioffensivi, in quanto formulati a contestuale tutela dell’economia nazionale (tanto per la tempestiva percezione dei diritti di confine quanto di monopolio del singolo Stato) e di quella europea, e per tale ragione il legislatore tanto nazionale quanto comunitario è intervenuto anche al fine di omogeneizzare i sistemi sanzionatori dei rispettivi Paesi.

La recente entrata in vigore del D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (titolato “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, per brevità “Decreto 141”) –  che ha recepito la Direttiva UE 2017/1371, meglio conosciuta come direttiva PIF –  ha da ultimo riformato nel suo complesso la disciplina doganale e il sistema sanzionatorio relativo alla materia delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

La norma è peraltro intervenuta anche in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (per brevità “Decreto 231”) attraverso un’estensione dei c.d. “reati presupposto”.

Le principali modifiche al sistema sanzionatorio penale e amministrativo, tanto doganale quanto in materia di accise, apportate dal Decreto 141 prevedono:

– l’espresso quanto innovativo inserimento dell’IVA all’importazione tra i “diritti di confine” che ogni importatore dovrà assolvere all’atto dell’importazione, con conseguente applicazione alla stessa delle regole sanzionatorie doganali (art.27 comma 2);

– un complessivo riassetto delle fattispecie di contrabbando, realizzato attraverso l’introduzione delle due fattispecie di “contrabbando per omessa dichiarazione” (art.78) e “contrabbando per dichiarazione infedele” (art.79), cui viene conferita rilevanza penale al superamento della soglia fissata in €. 10.000 di diritti di confine non dichiarati o non correttamente dichiarati, o in presenza di alcune determinate circostanze aggravanti;

– l’introduzione del nuovo reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e del nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art.84);

– l’estensione della c.d. confisca allargata (o per sproporzione) anche ai reati più gravi in materia di accise (art.94);

– l’estensione – come prima accennato – della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato anche ai delitti di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (il “Testo Unico delle Accise”).

La difesa penale nel campo dei reati doganali deve essere svolta da un professionista qualificato ed esperto, in grado di offrire al proprio assistito gli strumenti idonei al raggiungimento del miglior risultato processuale, stante peraltro la necessità di evitare che eventuali condanne risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale danneggino od ostacolino la successiva attività lavorativa del soggetto coinvolto nel processo.

 

LE MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DOGANALE E DI ACCISE

 

Esaminiamo le novità introdotte dal Decreto 141/2024 con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, che abrogano e sostituiscono il vecchio D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (cd. “Testo Unico della Legge Doganale”, per brevità “TULD”) ed altre leggi speciali, tra le quali spiccano:

– l’inclusione dell’IVA all’importazione tra i diritti di confine, soggetta pertanto d’ora in avanti alle relative sanzionatorie doganali, ad esclusione dei casi in cui le merci (i) siano destinate a una successiva immissione in consumo in un altro Stato dell’Unione; (ii) siano introdotte in un regime di deposito diverso dal deposito doganale (art.27, comma 3);

– la sostituzione della precedente distinzione tra contrabbando “intraispettivo” ed “extraispettivo” con i reati di contrabbando per omessa dichiarazione e di contrabbando per dichiarazione infedele (artt. 78 e 79 delle nuove disposizioni doganali nazionali), tra i quali vengono peraltro incluse tutte le fattispecie di contrabbando precedentemente rientranti in diverse disposizioni di legge.

– la previsione di sanzioni penali al ricorrere di due condizioni oggettive che discriminano il reato dal corrispondente illecito amministrativo, e pertanto nei casi in cui (1) l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, superi i 10.000 euro; (2) ricorra una delle circostanze aggravanti previste per le medesime fattispecie.

Quanto al sistema sanzionatorio relativo alle Testo Unico delle Accise il Decreto 141 introduce una disciplina volta a colpire l’omesso versamento dell’accisa sui tabacchi lavorati cui corrisponde quella già prevista per il settore dei prodotti energetici e dell’alcol e bevande alcoliche attraverso la creazione:

– della nuova fattispecie di “Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati” (art. 40-bis del Testo Unico delle Accise), punita con la reclusione da due a cinque anni nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto un quantitativo di tabacchi superiore a 15 kg. Anche in questo caso al di sotto di tale soglia di rilevanza penale è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative graduate a seconda del quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa, delle modalità della condotta e alla gravità del fatto. Da segnalare come la medesima disciplina sia estesa anche a tutti i più “recenti” prodotti succedanei dei prodotti da fumo, ai prodotti che contengono nicotina senza combustione e inalazione e ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo;

– di circostanze aggravanti e attenuanti specifiche applicabili alla citata fattispecie penale di cui all’art. 40 –bis;

– di un nuovo reato o illecito amministrativo volto a sanzionare chi (a) vende o pone in vendita tabacchi lavorati senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; o (b) acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita (nuovo art. 40- quinquies del Testo Unico delle Accise): la condotta assumerà infatti rilievo penale nel caso in cui le condotte abbiano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato superiore, rispettivamente, a 5 o a 10 kg, ed anche tale disciplina  è applicabile a tutti i prodotti succedanei dei prodotti da fumo, ai più “recenti” prodotti che contengono nicotina senza combustione e inalazione e ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo;

– del nuovo comma 1-quater dell’art. 44 del Testo Unico delle Accise, che estende l’applicazione della c.d. confisca allargata12 ai casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta (cd. “patteggiamento”) per uno dei delitti previsti dal medesimo Testo Unico puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni.

– di modifiche al Decreto 231 di notevole interesse per le imprese, con l’introduzione  dell’art. 25-sexiesdecies delle fattispecie di contrabbando, che include l’IVA all’importazione tra i tributi la cui evasione comporta la contestazione delle fattispecie;

 – include pertanto nell’elenco dei reati che possono dar luogo a responsabilità ai sensi del Decreto 231, le fattispecie di cui al Testo Unico delle Accise, sanzionando l’impresa con una sanzione pecuniaria fino a 200 quote (per un massimo pari a 309.800 euro) e delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto 231 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

– amplia il ventaglio delle sanzioni interdittive applicabili ai casi di omesso versamento di imposte o diritti di confine per importi superiori ad €. 100.000, per i quali potranno essere irrogate nei confronti degli enti, oltre alle sanzioni interdittive di cui sopra, anche quelle di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e b) del Decreto 231 (quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito), in aggiunta alla sanzione pecuniaria fino a 400 quote (per un massimo pari a 619.600 euro).

LE CONSEGUENZE SULLE IMPRESE DELLA NOVELLA LAGISLATIVA

L’ampliamento dei c.d. “reati presupposto” operato dal Decreto 141 e delle rilevanti sanzioni previste, impone l’adeguamento dei relativi modelli organizzativi ex Decreto 231, e le società operanti nel settore della produzione e/o commercio di prodotti soggetti alla disciplina delle accise quali prodotti energetici, oli lubrificanti, alcolici e tabacchi saranno tenute ad effettuare uno specifico aggiornamento in ordine ai rischi connessi ai nuovi reati presupposto in materia di accise, con la previsione di nuovi, specifici strumenti di controllo in aggiunta a quelli già esistenti al fine di prevenire la  commissione dei reati di contrabbando e degli ulteriori reati di nuova introduzione.

ELENCO DEI REATI DOGANALI:

a seguito della citata novella l’attuale sistema sanzionatorio in materia doganale e delle accise prevede pertanto i seguenti reati, circostanze aggravanti ed attenuanti, e relative misure di sicurezza patrimoniali (artt.78/94):

Art. 78.

Contrabbando per omessa dichiarazione

  1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
  2. a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
  3. b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
  4. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2.

 

Art. 79.

Contrabbando per dichiarazione infedele

  1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

 

Art. 80.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

  1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
  2. a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell’Agenzia;
  3. b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
  4. c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.
  5. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:
  6. a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all’articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l’ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse;
  7. b) comandante dell’aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l’atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all’articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile.

 

Art. 81.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

  1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

 

Art. 82.

Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

  1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

 

Art. 83.

Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

 

  1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

 

Art. 84.

Contrabbando di tabacchi lavorati

 

  1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
  2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
  3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
  4. a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
  5. b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

 

Art. 85.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

 

  1. Se i fatti previsti dall’articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
  2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
  3. a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato;
  4. b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
  5. c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  6. d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
  7. e) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

 

Art. 86.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

 

  1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84 ovvero dall’articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
  2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
  3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
  4. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall’articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall’articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

  1. Le pene previste dall’articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

Art. 87.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

 

  1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

 

Art. 88.

Circostanze aggravanti del contrabbando

  1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
  2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
  3. a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l’autore è sorpreso a mano armata;
  4. b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
  5. c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  6. d) quando l’autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita;
  7. e) quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
  8. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

 

Art. 89.

Recidiva nel contrabbando

  1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.
  2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.
  3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.

 

Art. 90.

Contrabbando abituale

  1. È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.

 

Art. 91.

Contrabbando professionale

  1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell’articolo 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

 

Art. 92.

Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale

  1. Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall’articolo 109 del codice penale. Le disposizioni degli articoli 90 e 91 non pregiudicano l’applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste.

 

Art. 93.

Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata

  1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.
  2. Ad assicurare l’esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.

 

Art. 94.

Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

  1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
  2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
  3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
  4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
  5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall’articolo 88, comma 2, si applica l’articolo 240-bis del codice penale.