Reati in tema di Stupefacenti

Avvocato per Detenzione
Sostanze Stupefacenti
a Roma

I reati in tema di sostanze stupefacenti sono oggetto di una percentuale importante dei processi che si celebrano su tutto il territorio nazionale, e ciò soprattutto in conseguenza del numero delle risorse messe in campo dalla Stato per contrastare il fenomeno ai diversi livelli.

Prova ne sia il prezzo assai alto delle spese sostenute negli ultimi decenni per le intercettazioni telefoniche e telematiche, che da anni costituiscono il fulcro delle attività di indagine svolte dalle varie Procure, sulla base della quali gli Operanti della Polizia Giudiziaria nelle Relazioni di Servizio sostengono ipotesi delittuose a volte se non spesso fondate su rappresentazioni ed interpretazioni distorte e parziali dei risultati del materiale acquisito.

Fondamentale pertanto, in tutti i processi di un certo spessore, il lavoro di studio certosino del Difensore nello studio degli atti di indagine, il tempestivo confronto con l’Assistito che di frequente è stato posto in stato di arresto anche in quanto oggetto di ordinanze di custodia cautelare, al fine di operare con decisione sin dal primo atto rilevante – in genere l’interrogatorio dell’arrestato – le scelte che contraddistingueranno la linea difensiva delle fasi processuali successive.

La competenza e l’esperienza del Difensore devono pertanto in questi casi coniugarsi con un’analisi della carte processuali particolarmente attenta, rigorosa e delicata, in quanto a volte anche da un solo dato processuale valutato od omesso può dipendere l’esito di un’istanza di scarcerazione, di un’ordinanza del Tribunale della Libertà, o della sentenza conclusiva del Giudizio.

Del pari la più scrupolosa analisi della carte processuali risulta di fondamentale importanza anche in tutti quei casi anche meno gravi relativi a denunce e quindi processi con imputati in stato di libertà, che risultano quasi sempre a carico dei soggetti più giovani o di persone incensurate, per i quali l’esito conclusivo del giudizio penale può rappresentare non soltanto un onere per le pene edittali relativamente elevate, ma anche per il mantenimento dello status di incensuratezza necessario per i futuri sbocchi lavorativi.

Nel nostro sistema penale italiano la disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti è affidata ad un testo unico, che si pone come naturale sostituto del codice penale in quanto la specifica materia, per la sua delicatezza e particolarità, necessita di previsioni autonome.

L’importanza di tale Testo Unico si evince, come si diceva, anche dalla rilevanza che hanno all’interno del nostro ordinamento i reati connessi alle sostanze stupefacenti, con una percentuale degli ingressi in carcere per violazione dell’art. 73 T.U. stup. (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), che si attesta sul 30% rispetto al totale degli ingressi (13.677 su 46.201 nuove presenze, in esecuzione di condanne definitive o di misure cautelari a vario titolo). Complessivamente, a fine 2019, nei circuiti penitenziari vi erano 21.147 persone private della libertà personale per reati connessi al traffico di stupefacenti: oltre che per la già citata fattispecie di cui all’art. 73, anche per quella di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U.). Quanto alla fase processuale, i soggetti con procedimenti penali pendenti, in data 31 dicembre 2019, per violazione degli articoli 73 e 74 T.U. ammontava rispettivamente a 175.788 e 42.067: un dato che, pur in leggera diminuzione, si allinea con gli anni immediatamente successivi all’approvazione della legge Fini-Giovanardi (2006-2007)

Tale Testo unico in materia di stupefacenti è rappresentato D.P.R. 309/1990, regola tre fondamentali aspetti del trattamento da riservare al consumatore di sostanze, dei limiti della rilevanza penale della condotta di detenzione e dell’intervento dello Stato in materia di prevenzione, cura e riabilitazione.

Poiché la normativa in materia non fornisce una definizione di “sostanza stupefacente”, il legislatore ha introdotto un sistema tabellare che si presenta come un’elencazione tassativa delle sostanze ritenute psicoattive contenuta nell’art. 13 T.U. in materia di stupefacenti che prevede le seguenti 5 tabelle:

  1. I) le c.d. droghe pesanti; II) le c.d. droghe leggere; III) le sostanze medicinali equiparate, ai fini sanzionatori, alle c.d. droghe pesanti; IV) le sostanze medicinali equiparate, ai fini sanzionatori, alle c.d. droghe leggere; V) i c.d. medicinali;

Pertanto si considerano sostanze stupefacenti solo quelle che risultano inserite nelle tabelle allegate al D.P.R. 309/1990, periodicamente aggiornate ad opera del Ministero della Sanità.

Le difficoltà interpretative legate soprattutto all’evoluzione del mercato e delle tecniche di raffinazione in relazione alla tassatività dell’elenco, ha indotto il Legislatore ad intervenire con il D.lgs. n. 96 del 24 marzo 2011 che nel riformulare l’art. 70 in tema di precursori di droghe ha introdotto la punibilità di tutte le condotte che si inseriscano a vario titolo nel ciclo della produzione e della diffusione di sostanze impiegate per la fabbricazione di droghe sintetiche e sostanze psicotrope.

Il reato più contestato è quello di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990 relativo a “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

L’attuale formulazione della norma è il risultato della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies ter della L. del 21.2.2006, n. 49, nonché della modifica del comma V dell’art. 73, operata con la Legge n. 10 del 21 febbraio 2014 e prevede – con una sorta di doppio binario sanzionatorio – ai primi tre commi, tre reati aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti e psicotrope elencate nelle tabelle I e III di cui all’art. 14 (droghe pesanti), mentre il comma quarto prevede tre ulteriori reati, richiamando le condotte di cui ai commi precedenti, ma mettendole in relazione le sostanze elencate nelle tabelle II e IV di cui all’art. 14 (droghe leggere).

Le condotte considerate e penalmente rilevanti sono le più varie, in modo da colpire qualsiasi soggetto che si ponga in relazione con le sostanze attraverso la loro coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta, messa in vendita, cessione, ricezione, procurare ad altri, distribuzione, commercio, trasporto, invio, passaggio, spedizione in transito, consegna e detenzione.