Avvocato Esperto in Truffe a Roma
Avvocato per Truffa
LE IPOTESI DI TRUFFA
In materia di truffe, che si sia stati truffati o ci si debba difendere dalla relativa contestazione, è necessario il parere di un professionista specializzato ed esperto al fine di comprendere se vi siano gli estremi (ed i tempi) per rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e sporgere querela o, al contrario, se vi siano passi difensivi da compiere per evitare l’istaurazione di un processo a carico del responsabile.
Nel primo caso molto spesso la redazione di un atto di denuncia e querela ben confezionato riesce ad ottenere risultati ben diversi rispetto a quello improvvisato davanti ad un Commissariato di Polizia, così come la nomina di un difensore che assista la parte offesa sin dalla fase delle indagini risulta decisiva per evitare i sempre più frequenti ritardi ed inefficienze dell’apparato “Giustizia”.
Del pari si dimostra spesso decisiva, per il raggiungimento di una tutela effettiva e concreta della vittima, l’attività di acquisizione probatoria difensiva, al fine di poter beneficiare dei relativi risultati nella successiva fase processuale.
La truffa, reato dalle mille modalità di realizzazione tra le quali sempre più frequenti quelle telematiche, è disciplinato dall’art. 640 del Codice penale, secondo il quale:
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto, dopo la Riforma “Cartabia” del 2022, è punibile a querela della persona offesa, anche nei casi in cui ricorrano l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ovvero la recidiva, se integra un’aggravante ad effetto speciale.
Cos’è la truffa
Il legislatore indica che la truffa è un delitto caratterizzato da un dolo generico, ossia rileva la volontà di indurre qualcuno in errore, mediante una condotta che lo tragga in inganno, cagionando un danno e traendone un ingiusto profitto.
Per il Codice penale non è sufficiente sfruttare l’ignoranza altrui, ma è necessario porre in essere “artifizi” o “raggiri”. Questi ultimi corrispondono a una messa in scena che sia preparata nei minimi dettagli per poter ottenere dei profitti, a discapito della vittima della truffa. In tal senso, l’artifizio è dunque accomunabile ad una forma di alterazione della realtà esterna, una finzione che sia in grado di far apparire reale ciò che non lo è, o far apparire irreale ciò che in realtà è reale.
Per la sua sussistenza non è pertanto sufficiente una semplice bugia, ma è invece necessario che si verifichi un raggiro ai danni della vittima. La vittima dovrà pertanto, in qualche modo, essere partecipe alla truffa, ad esempio consegnando volontariamente del denaro al truffatore o ponendo in essere un comportamento attivo.
Il reato di truffa potrà insomma verificarsi con le modalità più varie, e soltanto il parere di uno specialista è idoneo a confermare se ve ne siano gli estremi per poter procedere con un atto di querela o, nel caso opposto, per far valere in giudizio o anche in fase di indagini preliminari l’insussistenza del reato per mancanza di uno degli elementi costitutivi.
Le sanzioni:
al fine di intervenire per diminuire il numero dei processi la Riforma Cartabia ha aumentato anche per questo reato le fattispecie punibili a querela di parte (e non di ufficio), pertanto è necessario avere un parre anche sulla tempestività della querela rispetto ai tempi delle condotte poste in essere dal truffatore.
Depositare una querela dopo la scadenza dei termini (tre mesi dai fatti, o dalla loro conoscenza) porterebbe infatti all’immediata archiviazione del procedimento.
Nei casi aggravati la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro, ed ossia:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Le diverse tipologie di truffa
Pur essendo impossibile elencare tutte le possibili truffe, per essere un reato a forma libera e per essersi da sempre qualcuno dedicato a forme sempre più complesse di artifizi o raggiri attraverso i quali realizzarla, è opportuno evidenziare come tra le forma statisticamente più significative vi siano quelle della truffa cd “contrattuale” e “informatica”, confluita nell’art. 640 ter c.p., secondo il quale:
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro.
Quanto alla prima essa si realizza attraverso un rapporto negoziale, quale ad esempio la compravendita di un determinato bene, la locazione di un immobile, o un altro contratto dal quale possa generarsi un danno patrimoniale per la parte offesa.
Quanto alla seconda negli ultimi decenni si è poi creata una ulteriore ipotesi autonoma di truffa, quale quella online, dovuta al proliferare del commercio elettronico, all’uso sempre più frequente di sistemi informatici e delle relative conseguenze sull’ampliamento delle possibilità di reato, come ad esempio avviene nel caso in cui il prodotto acquistato non sia conforme alle aspettative o la sottrazione di dati sensibili.